IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Letti gli atti del procedimento n. 1595/91 r.g. not. Reato; R I L E V A 1. - Con querela del 7 marzo 1991 la Savaleasing S.p.a., con sede in Torino, rappresentata dal suo procuratore avv. S. Grandinetti, riferiva che non era riuscita a porre in esecuzione il decreto di sequestro dell'autoveicolo targato CS 449082, Iveco, mod. 3510, emesso dal tribunale di Cosenza in data 20 settembre 1990 in quanto l'ufficiale giudiziario non aveva trovato ne' l'intestatario del veicolo ne' il veicolo medesimo. 2. - Con la stessa querela si chiedeva che si procedesse per il reato di cui all'art. 10 del r.d.-l. 15 marzo 1927 e che il p.m. ordinasse il sequestro del veicolo. 3. - Con atto del 16 marzo 1991, il p.m. - ritenendo che nella specie non ricorreva l'ipotesi del sequestro probatorio, dal momento che l'eventuale responsabilita' dell'indagato poteva essere accertata per via documentale - rimetteva gli atti al g.i.p. ai sensi dell'art. 368 del c.p.p., comunicando che non intendeva richiedere la misura cautelare del sequestro preventivo ex art. 321 del c.p.p. perche', a suo avviso, mancava un preciso pericolo di aggravamento di conseguenze connesse al reato, e perche' a tutela delle ragioni del creditore era stato emesso decreto di sequestro da parte del giudice civile. A parere di questo giudice nel caso in esame non si puo' effettivamente parlare di sequestro probatorio, atteso che l'occultamento del mezzo emerge per tabulas dal verbale di vane ricerche redatto dall'ufficiale giudiziario. Si deve parlare, allora, di sequestro preventivo, ed evidenziare che il p.m. ha manifestato la sua intenzione di non richiedere una tale misura. Alla stregua degli artt. 321 e 368 del c.p.p., cosi' come autorevolmente interpretati dalla suprema Corte di cassazione a sezioni unite (cfr. sentenza del 9 giugno 1990 in archivio della nuova procedura penale Celt, 1990, 405), questo giudice non ha alcun potere di adottare la misura del sequestro preventivo, posto che il p.m. ha ritenuto di non doverne fare richiesta. L'autorevolezza e la completezza della decisione teste' richiamata inducono il giudicante a ritenere corretta l'interpretazione basata prevalentemente sulla lettera della norma, ma a proporre una verifica della costituzionalita'della norma medesima, che appare sul piano della tutela della persona offesa del tutto inadeguata. Nella specie: a) il privato si e' rivolto al giuidice civile senza ottenere un risultato favorevole, pur in presenza di un provvedimento di sequestro; b) lo stesso privato, rivolgendosi al giudice penale, deve poter sperare di ottenere un provvedimento che - per i mezzi piu' incisivi di cui gode la giustizia penale - sia idoneo a far cessare quella situazione di illiceita' (penalmente rilevante), che ha impedito all'apparato della giustizia civile di offrire nel concreto la tutela prevista dalle norme in astratto; c) in una ipotesi di reato, la cui procedibilita' e' rimessa alla volonta' del privato, il p.m. non puo' essere arbitro assoluto della richiesta del sequestro preventivo, e cioe' di un provvedimento che spesso riesce a far cessare una situazione di illiceita' penale e a ristabilire l'ordine violato, senza la necessita' di attendere la sanzione che sara' applicata al responsabile. Occorre consentire che la persona offesa querelante abbia possibilita' di formulare una richiesta non solo al p.m., ma anche al giudice, che esercita istituzionalmente una attivita' di controllo sul p.m. e di garanzia per il cittadino. Sarebbe ben strana cosa subordinare l'esercizio dell'azione penale alla volonta' del privato (richiedendone la querela e consentendo che la remissione della querela imponga al giudice un decreto di archiviazione), e non riconoscere poi a questo privato la possibilita' di richiedere al suo giudice (e non solo e non tanto al p.m. che e' una parte), che venga adottato un provvedimento che spesso da solo e' risolutivo della questione, ed e' appagante della esigenza che ha mosso a presentare una querela. Il mancato riconoscimento di questo potere di richiesta limitata fortemente o addirittura esclude quella tutela di cui si parla nell'art. 24 della Costituzione, vista anche in relazione agli effetti che le misure cautelari sono in grado di offrire. Da quanto sin qui detto sembra emergere che la questione e' rilevante perche' verrebbe restituito al giudice il potere giurisdizionale, il cui esercizio, da calibrare volta per volta e sulla base delle circostanze di fatto acquisite, deve tendere a rendere effettiva (e non solo astratta) quella tutela anche penale, che la Costituzione assegna ad ogni cittadino in via immediata e diretta, soprattutto nelle ipotesi di perseguibilita' a querela.